STATUTO

 

COSTITUZIONE

1. COSTITUZIONE E SEDE
E' costituita l'Associazione ITINERART con sede a Torino in Via dei Mille n. 46; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di legge in materia

2. CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE
L'Associazione non ha scopo di lucro. E' un'associazione libera di fatto, apartitica e apolitica.

3. DURATA DELL'ASSOCIAZIONE
La durata dell'Associazione è illimitata nel tempo.

4. SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE
- L'Associazione ha lo scopo di valorizzare, promuovere e sostenere quelle attività artigianali e artistiche che si basano su contenuti di tradizione e cultura locale, di creatività e di valori artistici.
- L'Associazione deve adoperarsi per assicurare ai propri iscritti una giusta valorizzazione e continuità di lavoro ed un risultato economico dignitoso.
- Inoltre, deve sviluppare al suo interno sinergie di solidarietà, di stimolo produttivo e creativo, impegnandosi anche nella ricerca sia di nuove espressioni formali sia nel recupero dell'artigianato tipico e antichi mestieri.
- L'Associazione promuove e pratica l'auto-organizzazione e l'esercizio al diritto al lavoro artigianale e creativo ed intende promuovere la costituzione di luoghi di incontro con i cittadini ed altri artigiani/artisti, con altre associazioni con scopi analoghi per uno scambio di esperienze creative individuali e di gruppo a livello nazionale ed internazionale.

5. RISORSE
L'attività dell'Associazione è sostenuta dall'impiego volontario dei soci e si finanzia attraverso:
- le quote associative annuali, il cui importo verrà fissato dall'Assemblea annuale in base ai bilanci e ai progetti;
- proventi derivanti da manifestazioni organizzate dall'Associazione.

 

SOCI

1. REQUISITI DEI SOCI
Possono essere soci dell'Associazione tutti quegli artigiani/artisti che esercitano a livello professionale quelle attività ricche di tradizione, di creatività, di valore artistico, basate sulla manualità e sulla trasformazione.
I soci saranno classificati in due categorie:
- Soci Fondatori: quelli che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione;
- Soci Frequentatori e Sostenitori: quelli che aderiscono alle manifestazioni o partecipano alla vita associativa estemporaneamente.

2. AMMISSIONE DEI SOCI
L'ammissione dei soci avviene su domanda degli interessati.
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal Consiglio Direttivo.

3. DOVERI DEI SOCI
I soci sono tenuti:
- al pagamento della quota sociale;
- all'osservanza di quanto disposto dal presente Statuto e dalle delibere del Consiglio Direttivo;
- ad un comportamento corretto che non danneggi l'Associazione o un altro socio;
- a rispondere in prima persona del proprio lavoro, sia a livello fiscale che giuridico.

4. PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO
La qualifica di socio può venir meno per i seguenti motivi:
- per la recessione del socio che può avvenire in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo con comunicazione per iscritto;
- per decadenza e cioè perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto e successive delibere del Consiglio Direttivo.

 

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Organi dell'Associazione sono:
- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo.

1. L'ASSEMBLEA
L'Associazione ha nell'Assemblea il suo organo sovrano.
Hanno diritto di partecipare all'Assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci.
L'Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all'anno entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio precedente, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il preventivo dell'anno in corso.
L 'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:
- per decisione del Consiglio Direttivo;
- su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un terzo dei soci.

2. CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA
Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate, con preavviso di almeno 30 giorni, mediante invio per lettera raccomandata ai soci.

3. COSTITUZIONE E DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea viene regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di un qualunque numero dei soci. E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo di deleghe in numero superiore a due. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti dal segretario in carica o, in sua assenza, e per quella sola assemblea, da persona scelta fra i presenti dal Presidente dell'Assemblea.

4. FORMA DI VOTAZIONE DELL'ASSEMBLEA
L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente e per argomenti particolarmente importanti, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente dell'Assemblea può inoltre, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.

5. COMPITI DELL'ASSEMBLEA
All'Assemblea spettano i seguenti compiti:
in sede ordinaria:
- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo, il Segretario e il Presidente;
- fissare, su proposta del Consiglio Direttivo, le quote di ammissione e i contributi associativi;
- deliberare sulle direttive di ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza,
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo;
in sede straordinaria:
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'Associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

 

CONSIGLIO DIRETTIVO

1. COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo ha il compito di:
- deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità e secondo le direttive dell'Assemblea assumendo tutte le iniziative del caso;
- predisporre i bilanci preventivi e consuntivi da sottoporre all'Assemblea secondo le proposte della Presidenza;
- dare parere su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente;
- procedere all'inizio di ogni anno sociale alla revisione degli elenchi dei soci per accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
- in caso di necessità, verificare la permanenza dei requisiti suddetti;
- deliberare l'accettazione delle domande per l'ammissione di nuovi soci;
- deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione ad enti ed istituzioni pubbliche e private che interessano l'attività dell'Associazione stessa designandone i rappresentanti da scegliere tra i soci.
Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza semplice, per alzata di mano, in base al numero dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

2. COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, Vicepresidente, Segretario, Tesoriere e da un numero di Consiglieri variabile da due a cinque. Dura in carica tre anni e viene eletto dall'Assemblea. I suoi membri sono rieleggibili. I membri del Consiglio non ricevono alcuna remunerazione in dipendenza della loro carica, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute.

3. RIUNIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, possibilmente una volta al bimestre e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, o quando lo richiedono tre componenti.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate con lettera raccomandata, inviata almeno cinque giorni prima.

4. PRESIDENTE
Il Presidente dirige l'Associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente convoca e presiede le riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi.
Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente.
Il Presidente è eletto dall'Assemblea ordinaria e dura in carica tre anni e comunque fino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un Presidente sino alla successiva Assemblea ordinaria.

5. VICEPRESIDENTE
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente nelle sue mansioni e lo sostituisce in tutto

6. SEGRETARIO
Il Segretario cura i verbali delle riunioni di Assemblea e di Consiglio Direttivo.

7. TESORIERE
Il Tesoriere ha la responsabilità della contabilità e della gestione della cassa sociale, redige la proposta di bilancio secondo le indicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo.

 

PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:
- quote sociali annuali;
- contributi o donazioni elargiti da persone fisiche o giuridiche, enti organizzazioni, associazioni;
- contributi per eventuali servizi o prestazioni forniti dall'Associazione a terzi;
- proventi derivanti dalle manifestazioni organizzate dall'Associazione.
E' fatto espresso divieto di rivalutazione monetaria del valore delle quote, e di loro cessione a terzi, fatti salvi i diritti degli eredi. Il patrimonio è inalienabile ed indivisibile tra i soci.

 

BILANCIO

Il Consiglio Direttivo provvederà alla stesura, nei termini di legge, del Bilancio consuntivo delle attività dell'Asssociazione redatto secondo le forme del conto economico e dello stato patrimoniale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea annuale dei soci.

 

UTILI

E' fatto divieto di distribuzione, sotto qualsiasi forma, di eventuali utili o avanzi di gestione, ai sensi dell'art. 10 D.L. 460/97. Gli utili, o avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle connesse. L'obbligo è assolto anche con la costituzione di riserve vincolate agli anzidetti fini.

 

DEVOLUZIONE

Nel caso di scioglimento, l'eventuale patrimonio dall'Associazione sarà devoluto ad altre organizzazioni similari, o a fini di pubblica utilità, secondo le norme previste dalla legislazione vigente al momento, e sotto eventuale controllo di enti organismi a questo scopo preposti, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 C. 190 L. 22/12/96 N 662 e salvo diversa destinazione imposta dalle leggi vigenti.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, si fa espresso riferimento alla normativa vigente del Codice Civile ed alle leggi vigenti, protempore, in particolare al D.L. 4/12/1997 N 460 e successive modificazioni.